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Le tipologie delle azioni quotate

Analizzati i principi sulle caratteristiche generali delle azioni, vediamo in concreto come queste norme hanno trovato applicazione descrivendo quali sono le tipologie di azioni quotate emesse dalle società per azioni

di Daniele Tortoriello

investire_azioniIn generale quando si parla di titoli azionari, si considerano le seguenti categorie: le azioni ordinarie, le azioni privilegiate e le azioni di risparmio. Prima di procedere alla loro descrizione, ricordiamo che i titoli azionari possono essere nominativi o al portatore. I primi sono titoli che conferiscono al titolare diritti e obblighi in virtù del fatto che il titolo stesso è intestato a una persona. I secondi sono titoli che conferiscono diritti e obblighi al soggetto che si trovi in possesso del titolo. Solo le azioni di risparmio possono essere emesse in questa forma.

Le azioni cosiddette ordinarie sono le azioni che potremmo definire “normali” ovvero non appartenenti a speciali categorie. In genere, quando si descrivono i diritti attribuiti dalle azioni si intende implicitamente riferirsi a quelli attribuiti da questa categoria, mentre per le eccezioni si esprime esplicitamente di quale particolare tipologia di azioni si sta parlando. Rimandando la trattazione approfondita di tali diritti, in questa sede diciamo semplicemente che le azioni ordinarie sono azioni nominative che conferiscono al titolare il diritto di partecipare e di votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, di partecipare al riparto dell’utile e di ricevere la quota di liquidazione in caso di scioglimento della società. Inoltre, il titolare delle azioni ordinarie può impugnare le delibere dell’assemblea, consultare il libro dei soci, prendere visione del progetto di bilancio ed esercitare il diritto di recesso e il diritto di opzione in caso di aumento di capitale.

Le azioni privilegiate vengono così denominate perché godono di un privilegio nella ripartizione degli utili (dividendo minimo garantito) e/o nel rimborso del capitale in fase di scioglimento della società, fatti salvi i diritti dei sottoscrittori delle azioni di risparmio. La loro emissione viene prevista nell’atto costitutivo, nel quale si stabilisce con la massima libertà il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio. Le azioni privilegiate possono essere emesse anche da società non quotate. A fronte dei maggiori diritti economici, le azioni privilegiate di solito vengono emesse a voto limitato, anche se questa previsione non è obbligatoria: possono non avere il diritto di voto nelle assemblee ordinarie ma hanno sempre il diritto di voto nelle assemblee straordinarie. Ai titolari delle azioni privilegiate competono il diritto di opzione e di recesso, oltre che i diritti di impugnativa e di convocazione, di informativa e di controllo.

Infine abbiamo le azioni di risparmio. Sono una particolare tipologia disciplinate, invece che dal codice civile come le altre, dal Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/98). Di seguito descriveremo le caratteristiche principali di questi titoli per completare il quadro d’insieme ed effettuare un primo confronto tra le tre tipologie, per poi approfondire tutti gli aspetti in un prossimo articolo. Le azioni di risparmio godono di privilegi di natura patrimoniale, nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, rispetto alle alter categorie ma sono del tutto prive del diritto di voto; conservano i diritti d'impugnativa e di convocazione, di informativa e di controllo. Possono essere emesse solo da società quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea e possono essere nominative o al portatore: sono generalmente al portatore, mentre sono nominative quelle appartenenti agli amministratori, ai sindaci ed ai direttori generali della società emittente. Il diritto di opzione è garantito e compete anche sulle azioni di altra categoria (ordinarie, privilegiate) se l'aumento di capitale non riguarda le risparmio.

I possessori di risparmio hanno la facoltà di riunirsi in assemblea che delibera su argomenti di interesse comune e nomina un rappresentante della categoria che ha diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee societarie.

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